Art. 1.

      1. I genitori, lavoratori dipendenti o autonomi, di persone affette da grave disabilità, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso a uno solo dei genitori e a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 55.000 euro annui.